Installazione dell’ascensore condominiale, ecco l’iter semplificato

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Il 14 giugno 2022 la Corte di Cassazione ha emesso l’Ordinanza n. 19087, con la quale ha introdotto una grande novità in tema di ascensori condominiali.

Gli inquilini che desiderino installare l’impianto, per iniziare i lavori non necessitano più di una delibera assembleare a loro favore.
I condomini interessati possono installare, a proprie spese e senza la predetta autorizzazione assembleare, l’impianto nell’edificio che ne sia privo, “anche se quest’ultimo non rispetta le misure minime previste dalla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche e anche se ne deriva un disagio minimo nell’utilizzo delle scale“.

Il precedente giuridico

Il caso concreto finito dinanzi alla Suprema Corte vedeva due gruppi di condomini litigare per l’installazione dell’ascensore in un condominio degli anni ’60 che ne era, naturalmente, sprovvisto.
Per installare l’impianto era necessario utilizzare una parte delle aree comuni, ossia la tromba delle scale e una piccola porzione degli scalini.
La controparte contestava pertanto che l’edificio non possedeva uno spazio adatto rilevando che a fronte di una larghezza delle scale di 1,20 metri, con il taglio parziale dei gradini si sarebbe realizzata un’ulteriore riduzione dello spazio utile a deambulare.
Veniva, altresì, contestato che la cabina dell’ascensore avrebbe dovuto avere una profondità minima di 1,20 metri ed una larghezza minima di 0,80 metri, ai sensi della legge n. 13/89 e del DM n. 236/89, dimensioni che non sarebbero state rispettate dall’opera proposta dai condomini attori.

A seguito della CTU (consulenza tecnica d’ufficio) disposta dal Giudice, sia in primo grado che in secondo, i condomini erano stati legittimati a procedere con la costruzione dell’impianto.
La Cassazione ha, in seguito, confermato la sentenza d’appello.

Non è la prima volta che i Giudici di legittimità si pronunciano in questo ambito, ricordiamo la sentenza n. 20713/2017, con cui si precisava che “l’installazione dell’ascensore nell’edificio che ne sia privo può essere effettuata anche da una parte dei condomini, a condizione che gli stessi ne sopportino per intero la relativa spesa.
Tuttavia, gli altri condomini, nel caso in cui intendano utilizzarlo a loro volta, saranno legittimati a farlo, ma saranno tenuti a rifondere ai primi una quota delle spese sostenute, opportunamente rivalutata, divenendo così a loro volta comproprietari dell’impianto.”